(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 393 del 29 novembre 2019). L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Inserimento dell'art. 18 bis della legge regionale n. 43 del 2001 1. Dopo l'art. 18 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e' inserito il seguente: «Art. 18-bis (Disposizioni per prevenire conflitti di interesse nell'assegnazione del personale). - 1. Il presente articolo si applica agli enti del sistema delle amministrazioni regionali di cui all'art. 1, comma 3 bis, lettera d), compresa l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE). 2. In sede di assegnazione del personale devono essere adottate le misure necessarie ad evitare che dipendenti legati da vincoli di parentela o di affinita' sino al secondo grado, di coniugio o convivenza, prestino servizio in rapporto di subordinazione gerarchica diretta. Tali misure sono applicabili purche' l'assegnazione risulti compatibile con i requisiti professionali posseduti. 3. Il personale in servizio che si trovi in una delle condizioni di cui al comma 2 e' assegnato ad altra struttura organizzativa dello stesso ente o agenzia, purche' in posizione compatibile con i requisiti professionali posseduti. In tali casi possono essere attivate anche procedure di mobilita' interna nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti. 4. Gli enti del cui al comma 1 individuano al proprio interno il soggetto competente a svolgere verifiche periodiche per l'accertamento dell'insussistenza delle situazioni di conflitto di interesse».