(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
  Parte Prima - n. 393 del 29 novembre 2019). 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  Inserimento dell'art. 18 bis della legge regionale n. 43 del 2001 
 
  1. Dopo l'art. 18 della legge regionale 26  novembre  2001,  n.  43
(Testo unico in materia di organizzazione e  di  rapporti  di  lavoro
nella Regione Emilia-Romagna) e' inserito il seguente: 
  «Art. 18-bis (Disposizioni per  prevenire  conflitti  di  interesse
nell'assegnazione del  personale).  -  1.  Il  presente  articolo  si
applica agli enti del sistema delle amministrazioni regionali di  cui
all'art. 1, comma 3 bis, lettera d), compresa l'Agenzia regionale per
la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE). 
  2. In sede di assegnazione del personale devono essere adottate  le
misure necessarie ad evitare che  dipendenti  legati  da  vincoli  di
parentela o di  affinita'  sino  al  secondo  grado,  di  coniugio  o
convivenza,  prestino  servizio   in   rapporto   di   subordinazione
gerarchica   diretta.   Tali   misure   sono   applicabili    purche'
l'assegnazione risulti  compatibile  con  i  requisiti  professionali
posseduti. 
  3. Il personale in servizio che si trovi in una delle condizioni di
cui al comma 2 e' assegnato ad altra  struttura  organizzativa  dello
stesso ente  o  agenzia,  purche'  in  posizione  compatibile  con  i
requisiti  professionali  posseduti.  In  tali  casi  possono  essere
attivate anche procedure di  mobilita'  interna  nel  rispetto  delle
disposizioni contrattuali vigenti. 
  4. Gli enti del cui al comma 1 individuano al  proprio  interno  il
soggetto   competente   a   svolgere   verifiche    periodiche    per
l'accertamento dell'insussistenza delle situazioni  di  conflitto  di
interesse».